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Cosa fare quando

L'ACQUISTO

La cessione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è disciplinata dalla Legge n. 560 del 24/12/1993, fatte salve le condizioni di migliore favore per le domande di acquisto accettate ai sensi di precedenti normative.

Hanno titolo all'acquisto degli alloggi ERP gli assegnatari o i loro familiari conviventi che abbiano in affitto un appartamento da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda d'acquisto. In caso d'acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario.

L'ATC, appena in possesso dei dati tecnici e contabili necessari per la determinazione del prezzo di vendita, provvedono all'invio dell'offerta agli inquilini degli alloggi compresi nel piano di cessione, con tutte le notizie utili. Nella lettera di offerta è indicato il termine per la risposta.

L'acquisto è facoltà, non obbligo e di conseguenza gli assegnatari possono rimanere nell'alloggio, anche senza acquistarlo se:

• hanno un reddito familiare complessivo inferiore al doppio del limite di accesso
• sono portatori di handicap
• hanno più di 60 anni

In questi casi, qualora non intendano acquistare l'alloggio, rimangono assegnatari del medesimo che non può essere venduto a terzi.

Se invece l'inquilino supera i limiti di reddito prefissati, in caso di rinuncia all'acquisto, il suo alloggio può essere alienato a terzi.

Il prezzo di un alloggio di ERP è stabilito per legge, in relazione agli estimi catastali vigenti ed è soggetto a coefficienti di riduzione collegati alla vetustà dell'abitazione e alle modalità di pagamento.

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