Cosa fare quando
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AUTOGESTIONE
L'A.T.C. favorisce e promuove l'autogestione da parte
degli inquilini dei servizi accessori e degli spazi comuni. Ciò
significa che gli assegnatari provvedono direttamente alla gestione
degli stessi.
L'assemblea degli assegnatari utenti è regolata dall'art.
10, ultimo comma, della Legge 392/78.
L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari utenti, in
qualità di Amministratore, ed il Comitato di autogestione.
La stessa assemblea approva i bilanci e delibera quanto occorre
per la gestione e viene convocata dall'Amministratore almeno una
volta all'anno.
L'amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti,
paga i debiti e rappresenta l'autogestione in giudizio.
Secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. N. 46/1995 e s.m.i.,
il funzionamento dell' autogestione è disciplinato da apposito
Regolamento dell'Ente gestore predisposto sentite le OO.SS. dell'Utenza
e che l'A.T.C. di Asti ha approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione
in data 23/9/1998.
Ai sensi dell'art. 24 della L.R N. 46/1995 e s.m.i. l'A.T.C. presta
assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni,
in particolare nella fase della loro costituzione e convoca l'assemblea
quando l'Amministratore non vi provvede.
La sospensione dell'autogestione può essere richiesta , ove
ricorrano gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari.
L'A.T.C. delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi
all'adozione della deliberazione dell'assemblea.
L'A.T.C., in caso di particolari e motivate esigenze, può
deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione o di
sospendere la prosecuzione della stessa per il tempo necessario
a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
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