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AUTOGESTIONE

L'A.T.C. favorisce e promuove l'autogestione da parte degli inquilini dei servizi accessori e degli spazi comuni. Ciò significa che gli assegnatari provvedono direttamente alla gestione degli stessi.
L'assemblea degli assegnatari utenti è regolata dall'art. 10, ultimo comma, della Legge 392/78.
L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari utenti, in qualità di Amministratore, ed il Comitato di autogestione. La stessa assemblea approva i bilanci e delibera quanto occorre per la gestione e viene convocata dall'Amministratore almeno una volta all'anno.
L'amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti, paga i debiti e rappresenta l'autogestione in giudizio.
Secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. N. 46/1995 e s.m.i., il funzionamento dell' autogestione è disciplinato da apposito Regolamento dell'Ente gestore predisposto sentite le OO.SS. dell'Utenza e che l'A.T.C. di Asti ha approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 23/9/1998.
Ai sensi dell'art. 24 della L.R N. 46/1995 e s.m.i. l'A.T.C. presta assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni, in particolare nella fase della loro costituzione e convoca l'assemblea quando l'Amministratore non vi provvede.
La sospensione dell'autogestione può essere richiesta , ove ricorrano gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari. L'A.T.C. delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione dell'assemblea.
L'A.T.C., in caso di particolari e motivate esigenze, può deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione o di sospendere la prosecuzione della stessa per il tempo necessario a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.