marchio atc astiAGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA - ASTI
Via Carducci 86 - 14100 Asti
Tel. 0141 380901 - Fax 0141 3809230
orari di apertura
conntatti

Cosa fare quando


IL CAMBIO ALLOGGIO

La mobilità dell'utenza è attuata dall’ A.T.C. nelle seguenti forme:

a) Cambi alloggio volontari

Per ottenere un cambio di alloggio gli assegnatari, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento A.T.C. approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 23/9/1998, devono essere in regola con i pagamenti del canone di locazione e delle spese, devono abitare nell’alloggio da almeno 2 anni e impegnarsi a rilasciarlo, al momento del cambio, in condizioni manutentive adeguate fatta salva la normale usura.

Il cambio verrà effettuato ugualmente anche se non permangono le condizioni manutentive suddette purché l’assegnatario provveda al pagamento delle spese che l’A.T.C. dovrà sostenere per il ripristino.

Al fine di consentire i cambi alloggio volontari l’A.T.C. emette un bando di mobilità con cadenza biennale informando di ciò tutti gli assegnatari onde consentire la massima partecipazione allo stesso.

Al di fuori del bando possono essere accolte richieste di cambio, a seguito di domande pervenute, in relazione all’insorgenza di gravi malattie debitamente documentate dalle ASL o da altro organo competente ovvero in caso di specifica relazione di servizio rilasciata dall’Ufficio Tecnico dell’A.T.C. o da altri Organismi competenti che attesati l’inagibilità dell’alloggio oggetto di cambio e la sua improcrastinabile possibilità abitativa.

L'A.T.C. verifica, in via preliminare, che i richiedenti e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 2 c. 1 lettera a), b), c), d), ed f) e precisamente:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b. residenza anagrafica;
c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
d. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e. non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice
f. che il nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore al limite stabilito per la permanenza (doppio del limite previsto per l'assegnazione). Vedasi tabella seguente.

LIMITI DI DECADENZA in vigore dal 1° gennaio 2001

COMPONENTI

REDDITO AUTONOMO (CONVENZIONALE)

REDDITO DIPENDENTE

DETRAZIONE FIGLI A CARICO

£

£

£

Fino a 2 componenti

38,984,000

20.133,56

64,973,400

33.555,96

1,000,000

516,46

2,5 componenti

43,272,240

22.348,25

72,120,474

37.247,12

1,000,000

516,46

3 componenti

47,560,480

24.562,94

79,267,548

40.938,28

1,000,000

516,46

3,5 componenti

51,458,880

26.576,29

85,764,888

44.293,87

1,000,000

516,46

4 componenti

55,357,280

28.589,65

92,262,228

47.649,46

1,000,000

516,46

4,5 componenti

58,865,840

30.401,67

98,109,834

50.669,50

1,000,000

516,46

> 4,5 componenti

62,374,400

32.213,69

103,957,440

53.689,54

1,000,000

516,46


Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi:

1. situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo, di un vano per componente il nucleo familiare:

1) una persona in 7 vani: punti 7;
2) due o tre persone in 7 vani punti 6,5;
3) una persona in 6 vani punti 6
4) due o tre persone in 6 vani punti 5,5
5) una persona in 5 vani punti 5
6) due o tre persone in 5 vani punti 4,5
7) una persona in 4 vani punti 4
8) due o tre persone in 4 vani punti 3,5
9) una persona in 3 vani punti 3
10) due persone in 3 vani punti 2,5
11) 1 persona in 2 vani punti 2

Per il riconoscimento del punteggio relativo alle condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio, la determinazione dei vani, da rapportarsi ai componenti del nucleo familiare, è quella indicata nella sottostante tabella:

2. inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute in presenza, nel nucleo familiare, di componenti portatori di handicaps di rilevante entità o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria o che possono impedire o gravemente limitare la mobilità delle stesse:

2.1 punti 7;
2.2 punti 5;
2.3 punti 3.

Le condizioni di invalidità sono attribuite alle tre classi sopraindicate sulla base della seguente tabella di equiparazione:

Le certificazioni attestanti le condizioni di cui sopra devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione  e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate:

• per gli invalidi civili dalle ASL e per gli invalidi del lavoro dall’INAIL come disposto dalle leggi 30/3/1971 N. 118, 15/10/1990 N. 295 e dal D.P.R. 30/6/1965 N. 1124
• per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia

3. situazioni di sovraffollamento:

3.1 due persone per vano:     punti 1;
3.2 oltre 2 persone per vano: punti 3;
3.3 oltre 3 persone per vano: punti 5;
3.4 oltre 4 persone per vano: punti 7.

Per il riconoscimento del punteggio relativo alle condizioni di sovraffollamento dell'alloggio, la determinazione dei vani, da rapportarsi ai componenti del nucleo familiare.

Se il nucleo familiare del richiedente in situazione di sovraffollamento è formato, oltre che dall’assegnatario e dal coniuge (o convivente more uxorio), anche da due o più minori di età superiore agli 11 anni, di sesso diverso e/o da una persona o più persone adulte legate o non da vincoli di parentela o affinità sono attribuiti ulteriori punti 1

4. necessità del richiedente di avvicinamento al luogo di lavoro, di cura o assistenza:

4.1 avvicinamento luogo di lavoro, se situato nello stesso Comune di residenza:           punti 1;
4.2 avvicinamento per cure mediche regolarmente prescritte o assistenza:                     punti 2;
4.3 avvicinamento luogo di lavoro, se situato fuori Comune:                                         punti 3.

La necessità di avvicinamento al luogo di lavoro si intende riferita all'assegnatario o al coniuge e non ad altri componenti il nucleo familiare.

I punteggi di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 non sono attribuiti nel caso di richiesta di trasferimento riferito allo stesso Comune di residenza dell'assegnatario e relativamente alla Città di Asti allo stesso ambito circoscrizionale.

Ulteriori motivazioni di rilevante e documentata gravità da valutarsi da parte dell’Ente : punti 2

5. presenza nel nucleo familiare di anziano:

ultrasessantenne punti 3
ultrasettantenne  punti 5

Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi ad uno stesso paragrafo nonché i punteggi relativi ai punti 3 e 5.

Gli alloggi che si rendono disponibili devono essere offerti ai richiedenti, secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e tenendo conto del numero dei vani, della consistenza e condizione del nucleo familiare e della zona prescelta, compatibilmente con la disponibilità di alloggi adeguati.

I richiedenti collocati in graduatoria, qualora non abbiano ottenuto il cambio, sono tenuti a ripresentare o confermare la domanda ad ogni rinnovo del bando.

Gli interessati non possono ottenere il cambio se non sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio, al momento della stipula della convenzione, sia nei confronti dell'Agenzia Territoriale per la Casa che degli organi dell'autogestione.

b) Cambi alloggi consensuali


Gli inquilini possono richiedere cambi consensuali che vengono concessi dall'A.T.C. previa verifica della sussistenza dei requisiti dalla L.R. n. 46/1995 e s.m.i..

Le domande devono essere presentate sull'apposito modulo in distribuzione presso lo sportello A.T.C.

c) Cambi disposti dall’Agenzia Territoriale per la Casa

L’A.T.C. ha facoltà di promuovere programmi di mobilità, a fronte di interventi manutentivi straordinari o di altre necessità di movimentazione, riguardanti interi complessi edilizi, nonché ai fini di cui al 1° comma dell’art. 16 della L.R. n. 46/1995 e s.m.i.. I predetti cambi obbligatori devono aver luogo nel rispetto dei limiti di cui al comma 9 dell’art. 14 della L.R. n. 46/1995 e s.m.i..

L’Ente può disporre cambi obbligatori, a fronte di ordinanze comunali di sgombero o di inagibilità accertata dal proprio Servizio Tecnico, relativamente a singoli alloggi, nonché a fronte di richieste dell’Autorità Giudiziaria. Può altresì disporre cambi obbligatori nei confronti degli assegnatari che hanno ottenuto un cambio alloggio con uno inserito nel piano di vendita sottoscrivendo l’impegno di acquisto e che successivamente non l’hanno formalizzato.

Se l’assegnatario inserito nell’elenco di mobilità rifiuta di effettuare il cambio o il trasferimento entro il termine stabilito dall’A.T.C., questa emette nei suoi confronti provvedimento di rilascio dell’alloggio occupato che viene allo stesso assegnatario notificato entro 10 giorni.

Il provvedimento di rilascio costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 del Codice di Procedura Civile.

Modulistica

Domanda per la concessione di cambio alloggio (file pdf 11 Kb)

Scarica Acrobat Reader

Scarica gratuitamente il software necessario per la lettura dei files pdf
Adobe Acrobat Reader nella sua nuova versione 5.