Cosa fare quando
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IL CAMBIO ALLOGGIO
La mobilità dell'utenza è attuata dall’
A.T.C. nelle seguenti forme:
a) Cambi alloggio volontari
Per ottenere un cambio di alloggio gli assegnatari, secondo quanto
previsto dall’art. 3 del Regolamento A.T.C. approvato con delibera
del Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 23/9/1998, devono
essere in regola con i pagamenti del canone di locazione e delle
spese, devono abitare nell’alloggio da almeno 2 anni e impegnarsi
a rilasciarlo, al momento del cambio, in condizioni manutentive
adeguate fatta salva la normale usura.
Il cambio verrà effettuato ugualmente anche se non permangono
le condizioni manutentive suddette purché l’assegnatario
provveda al pagamento delle spese che l’A.T.C. dovrà sostenere
per il ripristino.
Al fine di consentire i cambi alloggio volontari l’A.T.C. emette
un bando di mobilità con cadenza biennale informando di ciò
tutti gli assegnatari onde consentire la massima partecipazione
allo stesso.
Al di fuori del bando possono essere accolte richieste di cambio,
a seguito di domande pervenute, in relazione all’insorgenza di gravi
malattie debitamente documentate dalle ASL o da altro organo competente
ovvero in caso di specifica relazione di servizio rilasciata dall’Ufficio
Tecnico dell’A.T.C. o da altri Organismi competenti che attesati
l’inagibilità dell’alloggio oggetto di cambio e la sua improcrastinabile
possibilità abitativa.
L'A.T.C. verifica, in via preliminare, che i richiedenti e gli altri
componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 2
c. 1 lettera a), b), c), d), ed f) e precisamente:
a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione
Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia
legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività
di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b. residenza anagrafica;
c. non titolarità di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati
in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata
sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe
I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile
o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria
A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto
di attività economiche;
d. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non
sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del
danno;
e. non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti
dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in
locazione semplice
f. che il nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo
non superiore al limite stabilito per la permanenza (doppio del
limite previsto per l'assegnazione). Vedasi tabella seguente.
LIMITI DI DECADENZA in vigore dal 1° gennaio 2001
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COMPONENTI
|
REDDITO
AUTONOMO (CONVENZIONALE)
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REDDITO
DIPENDENTE
|
DETRAZIONE
FIGLI A CARICO
|
|
|
£
|
€
|
£
|
€
|
£
|
€
|
|
Fino
a 2 componenti
|
38,984,000
|
20.133,56
|
64,973,400
|
33.555,96
|
1,000,000
|
516,46
|
|
2,5
componenti
|
43,272,240
|
22.348,25
|
72,120,474
|
37.247,12
|
1,000,000
|
516,46
|
|
3
componenti
|
47,560,480
|
24.562,94
|
79,267,548
|
40.938,28
|
1,000,000
|
516,46
|
|
3,5
componenti
|
51,458,880
|
26.576,29
|
85,764,888
|
44.293,87
|
1,000,000
|
516,46
|
|
4
componenti
|
55,357,280
|
28.589,65
|
92,262,228
|
47.649,46
|
1,000,000
|
516,46
|
|
4,5
componenti
|
58,865,840
|
30.401,67
|
98,109,834
|
50.669,50
|
1,000,000
|
516,46
|
|
>
4,5 componenti
|
62,374,400
|
32.213,69
|
103,957,440
|
53.689,54
|
1,000,000
|
516,46
|
Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti
punteggi:
1. situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo,
di un vano per componente il nucleo familiare:
1) una persona in 7 vani: punti 7;
2) due o tre persone in 7 vani punti 6,5;
3) una persona in 6 vani punti 6
4) due o tre persone in 6 vani punti 5,5
5) una persona in 5 vani punti 5
6) due o tre persone in 5 vani punti 4,5
7) una persona in 4 vani punti 4
8) due o tre persone in 4 vani punti 3,5
9) una persona in 3 vani punti 3
10) due persone in 3 vani punti 2,5
11) 1 persona in 2 vani punti 2
Per il riconoscimento del punteggio
relativo alle condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio, la determinazione
dei vani, da rapportarsi ai componenti del nucleo familiare, è
quella indicata nella sottostante tabella:
2. inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato
a garantire normali condizioni di vita e di salute in presenza,
nel nucleo familiare, di componenti portatori di handicaps
di rilevante entità o di persone comunque affette da gravi
disturbi di natura motoria o che possono impedire o gravemente limitare
la mobilità delle stesse:
2.1 punti 7;
2.2 punti 5;
2.3 punti 3.
Le condizioni di invalidità sono attribuite alle tre classi
sopraindicate sulla base della seguente tabella di equiparazione:
Le certificazioni attestanti le condizioni di cui sopra devono contenere
le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale
di invalidità e sono rilasciate:
per gli invalidi civili dalle ASL e per gli invalidi del
lavoro dall’INAIL come disposto dalle leggi 30/3/1971 N. 118, 15/10/1990
N. 295 e dal D.P.R. 30/6/1965 N. 1124
per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio,
dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere previste dalla
normativa vigente in materia
3. situazioni di sovraffollamento:
3.1 due persone per vano: punti 1;
3.2 oltre 2 persone per vano: punti 3;
3.3 oltre 3 persone per vano: punti 5;
3.4 oltre 4 persone per vano: punti 7.
Per il riconoscimento del punteggio relativo alle condizioni di
sovraffollamento dell'alloggio, la determinazione dei vani, da rapportarsi
ai componenti del nucleo familiare.
Se il nucleo familiare del richiedente in situazione di sovraffollamento
è formato, oltre che dall’assegnatario e dal coniuge (o convivente
more uxorio), anche da due o più minori di età superiore
agli 11 anni, di sesso diverso e/o da una persona o più persone
adulte legate o non da vincoli di parentela o affinità sono
attribuiti ulteriori punti 1
4. necessità del richiedente di avvicinamento al luogo
di lavoro, di cura o assistenza:
4.1 avvicinamento luogo di lavoro, se situato nello stesso Comune
di residenza:
punti 1;
4.2 avvicinamento per cure mediche regolarmente prescritte o assistenza:
punti 2;
4.3 avvicinamento luogo di lavoro, se situato fuori Comune:
punti 3.
La necessità di avvicinamento al luogo di lavoro si intende
riferita all'assegnatario o al coniuge e non ad altri componenti
il nucleo familiare.
I punteggi di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 non sono attribuiti nel
caso di richiesta di trasferimento riferito allo stesso Comune di
residenza dell'assegnatario e relativamente alla Città di
Asti allo stesso ambito circoscrizionale.
Ulteriori motivazioni di rilevante e documentata gravità
da valutarsi da parte dell’Ente : punti 2
5. presenza nel nucleo familiare di anziano:
ultrasessantenne punti 3
ultrasettantenne punti 5
Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi ad uno stesso
paragrafo nonché i punteggi relativi ai punti 3 e 5.
Gli alloggi che si rendono disponibili devono essere offerti ai
richiedenti, secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria
e tenendo conto del numero dei vani, della consistenza e condizione
del nucleo familiare e della zona prescelta, compatibilmente con
la disponibilità di alloggi adeguati.
I richiedenti collocati in graduatoria, qualora non abbiano ottenuto
il cambio, sono tenuti a ripresentare o confermare la domanda ad
ogni rinnovo del bando.
Gli interessati non possono ottenere il cambio se non sono in regola
con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione
dell'alloggio, al momento della stipula della convenzione, sia nei
confronti dell'Agenzia Territoriale per la Casa che degli organi
dell'autogestione.
b) Cambi alloggi consensuali
Gli inquilini possono richiedere cambi consensuali che vengono concessi
dall'A.T.C. previa verifica della sussistenza dei requisiti dalla
L.R. n. 46/1995 e s.m.i..
Le domande devono essere presentate sull'apposito modulo in distribuzione
presso lo sportello A.T.C.
c) Cambi disposti dall’Agenzia Territoriale per la Casa
L’A.T.C. ha facoltà di promuovere programmi di mobilità,
a fronte di interventi manutentivi straordinari o di altre necessità
di movimentazione, riguardanti interi complessi edilizi, nonché
ai fini di cui al 1° comma dell’art. 16 della L.R. n. 46/1995 e
s.m.i.. I predetti cambi obbligatori devono aver luogo nel rispetto
dei limiti di cui al comma 9 dell’art. 14 della L.R. n. 46/1995
e s.m.i..
L’Ente può disporre cambi obbligatori, a fronte di ordinanze
comunali di sgombero o di inagibilità accertata dal proprio
Servizio Tecnico, relativamente a singoli alloggi, nonché
a fronte di richieste dell’Autorità Giudiziaria. Può
altresì disporre cambi obbligatori nei confronti degli assegnatari
che hanno ottenuto un cambio alloggio con uno inserito nel piano
di vendita sottoscrivendo l’impegno di acquisto e che successivamente
non l’hanno formalizzato.
Se l’assegnatario inserito nell’elenco di mobilità rifiuta
di effettuare il cambio o il trasferimento entro il termine stabilito
dall’A.T.C., questa emette nei suoi confronti provvedimento di rilascio
dell’alloggio occupato che viene allo stesso assegnatario notificato
entro 10 giorni.
Il provvedimento di rilascio costituisce titolo esecutivo ai sensi
e per gli effetti dell’art. 474 del Codice di Procedura Civile.
Modulistica
Domanda
per la concessione di cambio alloggio (file pdf 11 Kb)
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