Cosa fare quando
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L'OSPITALITA' TEMPORANEA
L'assegnatario che desidera chiedere all' A.T.C. l'autorizzazione
all'ospitalità temporanea deve compilare il Modulo
per la richiesta di ospitalità.
L'A.T.C. può concedere l'ospitalità temporanea per
il periodo di un anno, per i seguenti motivi:
Studio,
Lavoro,
Assistenza,
Convivenza more - uxorio.
Altri motivi sulla cui fondatezza dovrà pronunciarsi
l'ATC.
La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione
dei canoni di locazione, con riferimento al reddito cumulato dei
soggetti ospitati.
L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo
in caso di decesso del titolare o di interruzione, per qualsiasi
causa, del rapporto locativo stesso.
L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare
non dà diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio
alloggio.
Dopo due anni di ospitalità temporanea l'A.T.C. può
autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile
del nucleo familiare, semprechè l'ingresso del nuovo componente
non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti
per la permanenza.
In caso di diniego, l'ospitalità abusiva, configurando una
cessione parziale dell'alloggio, comporta per l'assegnatario:
la decadenza dall'assegnazione
il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
per l'occupante senza titolo:
il rilascio forzato dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica.
Modulistica
Modulo
per la richiesta di ospitalità (file pdf 5 Kb)
Richiesta
rinnovo ospitalità (2° anno) (file pdf 7 Kb)
Dichiarazione
in caso di convivenza more uxorio (file pdf 8 Kb)
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