Cosa fare quando
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RIDUZIONE CANONE
Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito
di cui all'art.19 della L.R. n. 46/1995 e s.m.i. sulla base della
documentazione prodotta o degli accertamenti reddituali effettuati
con cadenza biennale.
L'assegnatario ha però diritto, su specifica e documentata
richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore
qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione
nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'A.T.C.
con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. L'assegnatario
è tenuto ad autocertificare trimestralmente il perdurare
della diminuzione di reddito, fino alla successiva indagine reddituale.
Qualora l'assegnatario non provveda a tale autocertificazione, l'Agenzia
provvede a ripristinare il canone applicato prima della collocazione
nella fascia inferiore.
Modulistica
Modulo di richiesta riduzione canone (file pdf 58 Kb)
Modulo attestante perdurare requisiti di riduzione canone (file pdf 60 Kb)
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