Cosa fare quando
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CAMBIO INTESTAZIONE CONVENZIONE DI LOCAZIONE
SUBENTRO NELLA CONVENZIONE.
In caso di decesso dell'assegnatario gli succedono nella
convenzione i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine indicato
nell'art. 3 comma 1° lett. b della L.R.P. 46/95 e s.m.i. e precisamente:
"per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai
coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi
e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte
del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti,
i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado,
purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno
due anni e sia dimostrata nelle forme di legge".
VOLTURA DELLA CONVENZIONE.
L'A.T.C., previa apposita domanda da presentarsi presso
l'Ufficio Utenza dispone la voltura della convenzione nei seguenti
casi:
separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
cessazione della convivenza more-uxorio;
trasferimento dell'assegnatario.
Per ottenere il subentro o la voltura è necessario che continuino
a sussistere i requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lettera a), b),
c), d), ed f) e precisamente:
a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione
Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia
legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività
di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b. residenza anagrafica;
c. non titolarità di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati
in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata
sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe
I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile
o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria
A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto
di attività economiche;
d. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non
sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del
danno;
e. non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti
dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in
locazione semplice;
f. che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo
non superiore al limite stabilito per la permanenza (doppio del
limite previsto per l'assegnazione).
Modulistica
Domanda di voltura (file pdf 64 Kb)
Dichiarazione accertamento requisiti (file pdf 68 Kb)
Dichiarazione sostitutiva certificazioni (file pdf 87 Kb)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (file pdf 57 Kb)
Rinuncia al subentro (file pdf 58 Kb)
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